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CONTRATTI DI LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO: ATTESTAZIONE PER I CONTRATTI “NON ASSISTITI”.

Come già noto il D.M. 16.01.2017 nel definire i criteri generali e le condizioni per stipulare un contratto a canone concordato ha stabilito che “le parti contrattuali, nella definizione del canone effettivo, possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. Gli accordi definiscono, per i contratti non assistiti, le modalità di attestazione, da eseguirsi, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti a cura e con assunzione di responsabilità , da parte di un’organizzazione  firmataria dell’accordo, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo stesso anche con riguardo alle agevolazioni fiscali” (art. 1, comma 8).

Quindi per i contratti di locazione “non assistiti”, cioè stipulati senza l’intervento delle organizzazioni della proprietà e dei conduttori, al fine del riconoscimento delle agevolazioni fiscali, è necessaria l’attestazione (rilasciata da almeno una delle organizzazioni rappresentative della proprietà e dei conduttori) che confermi la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo territoriale.

Questo è quanto emerge dalla Risoluzione N.  31/E del 20.04.2018 dell’Agenzia delle Entrate.

L’attestazione non è invece nececessaria per i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore del D.M. 16.01.2017,  ovvero anche successivamente qualora non risultino ancora stipulati accordi territoriali ai sensi del decreto stesso.

Nella circolare viene anche chiarito  che non esiste l’obbligo di allegare l’attestazione al contratto in sede di registrazione, anche se opportuna al fine di documentare la sussistenza dei requisiti, e che se allegata, l’Agenzia delle Entrate provvederà alla registrazione anche dell’attestato senza autonoma applicazione dell’imposta di registro e di bollo.

 

NUOVO MODELLO RLI

Pubblicato il nuovo modello RLI per la “Richiesta di registrazione e adempimenti successivi – contratti di locazione e affitto di immobili”, delle relative istruzioni e delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica.  Leggi l’articolo completo

 

NUOVE PROCEDURE PER GLI ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA NEGLI EDIFICI.

Il 1°ottobre 2015 sono entrati in vigore i tre decreti interministeriali del 26 giugno 2015 in materia di efficienza energetica negli edifici.

La normativa nazionale prevede che la certificazione energetica degli edifici sia attuata tramite un “Attestato di Prestazione Energetica” (APE). In pratica, l’APE è un documento che attesta le prestazioni energetiche di una singola unità immobiliare o di un intero edificio. Le prestazioni vengono identificate mediante indicatori di consumo, a cui vengono collegate 10 classi specifiche di appartenenza (da A4 a G). L’indicatore più rilevante riguarda il fabbisogno energetico annuale globale ed è espresso in kWh/m²anno.

L’ Attestato di Prestazione Energetica ha una validità massima di dieci anni, trascorsi i quali non ha più alcun valore, la sua efficacia viene confermata solo se sono rispettate le prescrizioni normative vigenti per le operazioni di controllo di efficienza energetica. L’APE deve essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione edilizia e/o riqualificazione energetica.

Nello specifico il decreto “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” definisce le nuove regole per la redazione dell’APE e il nuovo modello di APE. La nuova normativa prevede la consegna dell’APE al richiedente entro i quindici giorni successivi alla trasmissione del certificato alla Regione; i dati acquisiti, tramite portale web, saranno, successivamente, trasmessi a una banca dati nazionale, denominata SIAPE.

L’ Attestato di Prestazione energetica può essere rilasciato esclusivamente da tecnici che posseggono i requisiti previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 75.


Registrazione dell’accordo di riduzione del canone di locazione

(Dl n. 133 del 12 settembre 2014, in vigore dal 13 settembre 2014)

Quando il locatore decide di concedere una riduzione del canone di locazione inizialmente pattuito, e il contratto è ancora in essere, per la registrazione dell’atto con il quale viene formalizzato esclusivamente tale accordo non sono più dovute l’imposta di registro (67 euro) e l’imposta di bollo (16 euro per ogni foglio).


RIDUZIONE DELL’ALIQUOTA DELLA CEDOLARE SECCA PER I CONTRATTI DI LOCAZIONE  A CANONE CONCORDATO, per il quadriennio 2014-2017. 

A seguito della Legge 23/5/2014 n. 80, articolo 9, per i contratti di affitto a canone concordato si potrà applicare l’aliquota ridotta del 10%, oltre che nei Comuni ad alta densità abitativa,  anche con riferimento agli immobili siti nei Comuni in cui, negli ultimi 5 anni, sia stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi.

Si potrà usufruire del regime agevolato fino al 2017.

PER VERIFICARE  IL PROPRIO CONTRATTO DI LOCAZIONE RIVOLGERSI ALLA SEDE UPPI. 


15.10.2014

Rinnovato l’accordo per i contratti di locazione a canone concordato con il COMUNE DI ANCONA tra  UPPI E SUNIA – SICET – UNIAT – UNIONE INQUILINI – ASSOCASA, in vigore dal 1° gennaio 2015.

Leggi l’accordo


Interesse legale: dal 1/1/2015 si passa allo 0,50%

Decreto del MEF dell’11 dicembre 2014, pubblicato in G.U. Serie Generale n.290 del 15-12-2014.

Articoli del c.c. coinvolti:
• art. 1284 del c.c.
• art. 1224 del c.c. che disciplina i danni nelle obbligazioni pecuniarie;
• art. 1282 in tema di interessi nelle obbligazioni pecuniarie;
• art. 1499 per gli interessi compensativi sul prezzo;
• art. 1652 per le anticipazioni all’affittuario;
• art. 1714 per gli interessi sulle somme riscosse, nel contratto di mandato;
• art. 1720 per le spese e compenso del mandatario;
• art. 1815 per gli interessi nel contratto di mutuo;
• art. 1825 per gli interessi nel contratto di conto corrente;
• art. 2788 per la prelazione per il credito degli interessi nel pegno di beni mobili;
• art. 2855 per l’estensione degli effetti dell’iscrizione nell’ipoteca

La modificazione del tasso di interesse legale incide inoltre sul calcolo della base imponibile per le rendite, le pensioni, le successioni aperte, le donazioni e l’usufrutto, mentre dal punto di vista fiscale la riduzione del tasso di interesse legale vale, sempre dall’1/1/2015,  per il calcolo del ravvedimento operoso e per tutti i tipi di accertamento.