Come già noto il D.M. 16.01.2017 nel definire i criteri generali e le condizioni per stipulare un contratto a canone concordato ha stabilito che “le parti contrattuali, nella definizione del canone effettivo, possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. Gli accordi definiscono, per i contratti non assistiti, le modalità di attestazione, da eseguirsi, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti a cura e con assunzione di responsabilità , da parte di un’organizzazione firmataria dell’accordo, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo stesso anche con riguardo alle agevolazioni fiscali” (art. 1, comma 8).
Quindi per i contratti di locazione “non assistiti”, cioè stipulati senza l’intervento delle organizzazioni della proprietà e dei conduttori, al fine del riconoscimento delle agevolazioni fiscali, è necessaria l’attestazione (rilasciata da almeno una delle organizzazioni rappresentative della proprietà e dei conduttori) che confermi la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo territoriale.
Questo è quanto emerge dalla Risoluzione N. 31/E del 20.04.2018 dell’Agenzia delle Entrate.
L’attestazione non è invece nececessaria per i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore del D.M. 16.01.2017, ovvero anche successivamente qualora non risultino ancora stipulati accordi territoriali ai sensi del decreto stesso.
Nella circolare viene anche chiarito che non esiste l’obbligo di allegare l’attestazione al contratto in sede di registrazione, anche se opportuna al fine di documentare la sussistenza dei requisiti, e che se allegata, l’Agenzia delle Entrate provvederà alla registrazione anche dell’attestato senza autonoma applicazione dell’imposta di registro e di bollo.