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Interesse legale: dal 1/1/2015 si passa allo 0,50% 

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Decreto del MEF dell’11 dicembre 2014, pubblicato in G.U. Serie Generale n.290 del 15-12-2014.

Articoli del c.c. coinvolti:
• art. 1284 del c.c.
• art. 1224 del c.c. che disciplina i danni nelle obbligazioni pecuniarie;
• art. 1282 in tema di interessi nelle obbligazioni pecuniarie;
• art. 1499 per gli interessi compensativi sul prezzo;
• art. 1652 per le anticipazioni all’affittuario;
• art. 1714 per gli interessi sulle somme riscosse, nel contratto di mandato;
• art. 1720 per le spese e compenso del mandatario;
• art. 1815 per gli interessi nel contratto di mutuo;
• art. 1825 per gli interessi nel contratto di conto corrente;
• art. 2788 per la prelazione per il credito degli interessi nel pegno di beni mobili;
• art. 2855 per l’estensione degli effetti dell’iscrizione nell’ipoteca

La modificazione del tasso di interesse legale incide inoltre sul calcolo della base imponibile per le rendite, le pensioni, le successioni aperte, le donazioni e l’usufrutto, mentre dal punto di vista fiscale la riduzione del tasso di interesse legale vale, sempre dall’1/1/2015,  per il calcolo del ravvedimento operoso e per tutti i tipi di accertamento.

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RIFORMA DEL CATASTO: in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198 “Composizione, attribuzione e funzionamento delle commissioni censuarie”

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Nella Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2015 è stato pubblicato il decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198 che prevede l’istituzione delle nuove commissioni censuarie, primo passo della riforma del Catasto. Il Dlgs attua l’art. 2, comma 3, lettera a) della legge 11 marzo 2014 n. 23 (legge delega per la riforma fiscale) ed entrerà in vigore il 28 gennaio 2015.
Le nuove commissioni censuarie locali saranno 106 (come di seguito elencate) a cui si aggiunge la commissione censuaria centrale con sede a Roma che ha funzione di “supervisore”.
Alle commissioni censuarie locali, che si dovranno insediare entro un anno dall’entrata in vigore del decreto legislativo, spetta il compito, tra l’altro, di validare le funzioni statistiche determinate dall’Agenzia delle Entrate, che sono alla base della revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati. Tali funzioni statistiche, in base alla legge delega, devono esprimere la relazione tra il valore di mercato, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale, anche all’interno di uno stesso comune.
La Commissione censuaria centrale decide sui ricorsi dell’Agenzia delle Entrate e dei Comuni contro le decisioni delle commissioni censuarie locali in materia di qualità, classi e tariffe d’estimo dei terreni e in materia di categorie, classi e tariffe d’estimo dei fabbricati. Inoltre, la Commissione centrale esercita poteri sostitutivi nel caso in cui le commissioni locali non provvedano alla validazione delle funzioni statistiche.
Sia le commissioni censuarie locali che quella centrale sono articolate in tre sezioni: una competente in materia di catasto dei terreni, una competente in materia di catasto urbano e un’altra specializzata in materia di revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati.
Recependo alcune osservazioni contenute nei pareri delle commissioni parlamentari che a loro volta avevano recepito le richieste dell’U.P.P.I., è stato previsto il coinvolgimento delle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare nella designazione dei componenti le commissioni. In particolare, l’art. 3, comma 3, lett c), prevede che tra i componenti di ogni commissione censuaria locale uno effettivo ed uno supplente dovranno essere nominati dal Prefetto su indicazione delle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare.
La nomina dei componenti delle commissioni censuarie locali, 6 effettivi e 6 supplenti, spetta al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la commissione, sulla base di designazioni fatte pervenire dall’Agenzia delle Entrate, dall’ANCI e dal Prefetto.
La composizione della commissione locale di Trento e Bolzano sarà integrata da un componente scelto tra i dipendenti di ruolo della Provincia autonoma.
La Commissione censuaria centrale prevede 25 componenti effettivi (di cui 4 di diritto) e 21 supplenti, più il presidente. Per i componenti di diritto (il direttore dell’Agenzia delle Entrate e 3 direttori centrali dell’Agenzia) non sono previsti i supplenti perché ad essi è riconosciuta la possibilità di conferire apposita delega per la partecipazione alle sedute. Le nomine degli altri componenti avvengono con un decreto del ministro dell’Economia sulla base delle designazioni pervenute dall’ANCI, dagli organi di autogoverno della magistratura e di alcuni ministeri.
Il decreto legislativo fissa i motivi di incompatibilità per i componenti delle commissioni censuarie: non possono essere componenti delle commissioni i parlamentari, i membri del governo e delle giunte regionali e comunali, soggetti che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei movimenti politici, i prefetti. Tra i motivi di incompatibilità vi sono anche l’appartenenza alla Guardia di Finanza, ai Corpi di polizia, alle Forze armate, la rappresentanza di contribuenti nei rapporti con l’amministrazione finanziaria o con i Comuni nell’ambito di controversie tributarie.
I presidenti e i componenti delle commissioni censuarie durano in carica 5 anni, non rinnovabili, e il loro operato deve essere ispirato ai principi di terzietà, imparzialità e neutralità.
Tutte le sedi provinciali dell’U.P.P.I. dovranno inviare i nominativi al Prefetto competente per territorio individuando i candidati più autorevoli in grado di tutelare al meglio i proprietari immobiliari.

Roma, 14 gennaio 2015

Il Segretario Commissione Fiscale UPPI
Dott. Jean-Claude Mochet

Il Presidente Nazionale UPPI
Avv. Gabriele Bruyère

SEDI DELLE COMMISSIONI CENSUARIE LOCALI
AMBITO REGIONALE SEDI ‐ AMBITO PROVINCIALE
VALLE D`AOSTA AOSTA
PIEMONTE ALESSANDRIA, ASTI, BIELLA, CUNEO,NOVARA,TORINO,VERBANIA, VERCELLI
LIGURIA GENOVA, IMPERIA, LA SPEZIA, SAVONA
LOMBARDIA BERGAMO, BRESCIA, COMO, CREMONA, LECCO, LODI, MANTOVA, MILANO, MONZA, PAVIA,SONDRIO, VARESE
VENETO BELLUNO, PADOVA, ROVIGO, TREVISO, VENEZIA, VERONA, VICENZA
TRENTINO ALTO ADIGE BOLZANO, TRENTO
FRIULI VENEZIA GIULIA GORIZIA, PORDENONE, TRIESTE, UDINE
EMILIA ROMAGNA BOLOGNA, FERRARA, FORLI`, MODENA, PARMA, PIACENZA, RAVENNA, REGGIO EMILIA, RIMINI
TOSCANA AREZZO, FIRENZE, GROSSETO, LIVORNO, LUCCA, MASSA, PISA, PISTOIA, PRATO, SIENA
UMBRIA PERUGIA, TERNI
MARCHE ANCONA, ASCOLI PICENO, FERMO, MACERATA, PESARO
LAZIO FROSINONE, LATINA,RIETI, ROMA, VITERBO
ABRUZZO CHIETI, L`AQUILA, PESCARA, TERAMO
MOLISE CAMPOBASSO, ISERNIA
CAMPANIA AVELLINO, BENEVENTO, CASERTA, NAPOLI
SALERNO
PUGLIA ANDRIA, BARI, BRINDISI, FOGGIA, LECCE, TARANTO
BASILICATA POTENZA, MATERA
CALABRIA CATANZARO, COSENZA, CROTONE, REGGIO CALABRIA, VIBO VALENTIA
SICILIA AGRIGENTO, CALTANISSETTA, CATANIA, ENNA, MESSINA, PALERMO, RAGUSA, SIRACUSA,TRAPANI
SARDEGNA CAGLIARI, NUORO, ORISTANO, SASSARI

 

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Nessuna proroga degli sfratti.

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NESSUNA PROROGA DEGLI SFRATTI | U.P.P.I. Nazionale
E’ la prima volta dal lontano 1945 (Decreto Legislativo Lugotenenziale 12 Ottobre 1945 n. 669) che un Governo ha il coraggio di non prorogare gli sfratti. Finalmente – dopo tutte le battaglie che l’UPPI ha posto in essere avverso gli iniqui ed immotivati provvedimenti di proroga – nel testo del Milleproroghe, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, non vi è traccia di una proroga del blocco degli sfratti. Forse qualcosa sta veramente cambiando, e forse l’atteggiamento nei confronti dei proprietari immobiliari per la prima ha un ché di umano. O forse si è compreso che una ennesima proroga, dopo anche le pronunce della Corte Costituzionale in merito, non sarebbe stata ulteriormente sopportata dai proprietari di immobili. Il Ministero ha fatto sapere che il mancato rinnovo della proroga consegue alla approvazione del decreto casa e dell’incremento dei fondi per la morosità incolpevole. Questo appare un inizio per affrontare seriamente il problema casa che per lo Stato non pareva essere un problema, o se era un problema era risolvibile molto semplicemente con la solita proroga. E allora bene ha fatto il Governo a fare tintennare un campanello che sicuramente farà meditare le parti, particolarmente le organizzazioni sindacali degli inquilini, ed in maniera diversa dal semplice appoggiarsi ad un provvedimento tanto iniquo quanto profondamente incostituzionale quale era la proroga degli sfratti, e magari le farà finalmente sedere ad un tavolo quanto meno ponendosi al pari della proprietà. I proprietari di case non possono essere gli unici a pagare, per le pur giuste esigenze sociali di assicurare la casa ad alcune categorie disagiate, ed era indegno per uno Stato di diritto e che vuole considerarsi democratico, continuare ad approvare un blocco degli sfratti e/o di reintroduzione di una nuova forma di graduazione della data di esecuzione fissata dal magistrato. Solo l’attuazione di politiche abitative indirizzate anche alla protezione e all’edilizia pubblica possono dare inizio ad un tentativo di risoluzione del problema casa al quale i proprietari di casa possono senza dubbio contribuire. L’UPPI si dichiara pertanto a disposizione per intavolare una seria trattativa che tenga conto che il diritto alla casa è alla proprietà sono diritti costituzionalmente garantiti. In ogni caso l’UPPI non abbasserà la guardia e non perderà l’attenzione sul punto al fine di evitare che ciò che ha posto in essere il Governo sia un vero inizio di cambiamento e non solo un semplice palliativo per dare un contentino ai proprietari di casa dopo l’ennesima stangata che essi hanno ricevuto dalla iniqua tassazione che li sta soffocando.
Il Presidente Nazionale
Avv. Gabriele Bruyère