Pubblicata la circolare ai soci per il tesseramento 2024.
Categoria: Comunicazioni
Aumento del tasso legale dal 1.1.2023
Come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 292 del 13.12.2022, dal 1/1/2023 la misura del saggio degli interessi legali di cui all.art. 1284 del Codice Civile è fissata allo 5,00 per cento in ragioni d’anno.
Contributo a fondo perduto per la riduzione degli affitti.
Il contributo a fondo perduto consiste nell’erogazione di una somma di denaro ai locatori degli immobili a uso abitativo che hanno ridotto il canone del contratto di locazione per tutto o parte dell’anno 2021. L’istanza per la richiesta del contributo va presentata via web dal 6 luglio 2021 al 6 settembre 2021.
Migliaia di canoni di locazione non pagati nonostante il credito d’imposta previsto dal D.L. CURA ITALIA
L’U.P.P.I., riunito, in seduta straordinaria urgente in videoconferenza, il Comitato di Presidenza, il Presidente del Centro Studi Giuridici avv. Ladislao Kowalski e della Commissioni Fiscale dr. Jean-Claude Mochet, denuncia pubblicamente l’inadeguatezza delle misure introdotte dal D.L. “Cura Italia” per sostenere il pagamento dei canoni di locazione delle attività commerciali chiuse a causa dell’emergenza Coronavirus.
L’U.P.P.I., ribadisce che il credito di imposta riconosciuto ai soli conduttori, pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo, previsto esclusivamente per le botteghe e i negozi, rientranti nella categoria C/1, non è uno strumento sufficiente a fronteggiare gli effetti negativi su tutte le locazioni ad uso diverso dall’abitazione.
I dati in generale, e quelli in possesso dell’U.P.P.I., confermano tale previsione, infatti, sono migliaia i proprietari che, nonostante gli inquilini beneficino del credito di imposta del 60% hanno segnalato di non aver ricevuto il pagamento del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020, canone di locazione per il quale, invece, pur non avendolo incassato, il proprietario sarà comunque tenuto al pagamento dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali.
Sono rimaste del tutto inascoltate, in contrapposizione, le richieste, fatte al Governo dall’U.P.P.I., di introdurre una cedolare secca al 5% per i canoni di locazione per tutti i contratti ad uso diverso dall’abitazione, allo stato relativamente all’anno 2020, per i quali i proprietari avessero concordato con i conduttori una riduzione, fino ad un massimo del 40%, con l’assistenza obbligatoria e la relativa attestazione rilasciata dalle organizzazioni sindacali dei proprietari e degli inquilini riconosciute e firmatarie degli accordi di cui all’art. 2, comma 8, del D.M. 16.01.2017.
Per affrontare seriamente la problematica l’U.P.P.I. aveva richiesto, e continua fermamente a richiedere, che la riduzione dei canoni di locazione sia oggetto di una scrittura privata registrata ed attestata obbligatoriamente dalle organizzazioni sindacali dei proprietari e degli inquilini di cui sopra, al fine di poter beneficiare della tassazione agevolata, lasciando alle parti la possibilità di concordare reali diminuzioni dell’affitto secondo le singole esigenze territoriali.
L’U.P.P.I. chiede che il Parlamento, in sede di conversione del D.L. “Cura Italia”, introduca la proroga per tutti gli adempimenti connessi alla registrazione dei contratti di locazione e la totale detassazione dei canoni non incassati, anche per il periodo della disposta chiusura delle attività a causa del Covid-19, essendo del tutto incostituzionale che i proprietari debbano comunque pagare imposte su redditi non percepiti.
L’U.P.P.I., infine, comunica di avere inviato una lettera “aperta” al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ai ministri competenti e alle Camere per denunciare le problematiche che stanno affrontando e subendo i proprietari di immobili e che sono state completamente dimenticate nei provvedimenti governativi ad oggi emessi.
Avv. Gabriele Bruyère – Presidente Nazionale UPPI
ATTESTAZIONE DI RISPONDENZA (DM 16/01/2017)
La sede UPPI di Ancona, quale associazione dei proprietari maggiormente rappresentativa, è firmataria degli Accordi territoriali locali sui contratti di locazione a canone concordato (3+2, transitori, studenti universitari) e quindi rilascia la attestazione di rispondenza prevista dall’art. 1 comma 8 del D.M. 16.01.2017.
La conformità normativa ed economica del contratto è requisito indispensabile per avvalersi delle numerose agevolazioni fiscali concesse ai contratti a canone concordato e l’attestazione di rispondenza rilasciata dal sindacato ne certifica formalmente la fruibilità. L’attestazione sottoscritta dall’UPPI serve a certificare che il contratto di locazione stipulato è regolare e rispetta il contenuto normativo ed economico prescritto dall’Accordo Territoriale in vigore.
La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 20 aprile 2018 n. 31/E ha in parte chiarito questo aspetto. (risoluzione 31E DEL 20.04.2018)
In sintesi, pur non potendo sostenere che l’attestazione di rispondenza sia in assoluto obbligatoria, l’Agenzia delle Entrate la ritiene comunque fortemente “opportuna” ed è quindi decisamente consigliato ottenerla e conservarla per dimostrare il diritto alle agevolazioni ed evitare possibili future contestazioni e contenziosi.
Per informazioni su modalità e costi contattare la sede UPPI.