Come chiarito con la Risoluzione n. 115/E del 01/09/2017 l’Agenzia delle Entrate ha confermato l’applicabilità del ravvedimento operoso in caso di omessa o tardiva comunicazione relativa alla proroga e/o risoulzione del contratto di locazione in regime di cedolare secca, riducendo in maniera considerevole le sanzioni di Euro 50,00 e Euro 100,00 introdotte dal D.L. 193/2016.