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Statuto Nazionale

STATUTO NAZIONALE UPPI
(TESTO APPROVATO AL 6° CONGRESSO IN RIMINI – 12, 13, 14 OTTOBRE 2000)

 

DEFINIZIONI  E  SCOPI

Art.1 – Gli Aderenti

L’UPPI – Unione Piccoli Proprietari Immobiliari – è il Sindacato apartitico che associa ed assiste tutti coloro, siano essi anche Società, Enti ed altri soggetti, che senza distinzione di condizioni personali, sociali, d’opinioni, di credo politico ed appartenenza a partiti politici, accettando i principi e le regole del presente Statuto, intendono organizzarsi al fine di vedere tutelata e garantita la proprietà immobiliare ed al fine di vedere favorito l’accesso del risparmio alla proprietà della casa, degli immobili destinati allo svolgimento delle attività lavorative e dei fondi rustici.

L’UPPI, nel raggiungimento dei suoi scopi, pone a base della sua azione e della sua strategia la Costituzione della Repubblica Italiana ed i principi in essa contenuti.

L’UPPI, pertanto, pur riconoscendo giustificati i limiti dell’esercizio del diritto di proprietà, quando essi siano dettati allo scopo di assicurarne la funzione sociale al fine di renderla accessibile a tutti, ritiene il diritto di godimento, da parte del proprietario, prioritario ed intangibile rispetto a quello di qualsiasi altro cittadino.

L’UPPI aderisce alla Federazione Internazionale delle UPPI.

Art.2 – Gli Scopi

L’UPPI, che non ha fini di lucro, ha lo scopo di:

  • tutelare e rappresentare in ogni sede a qualsiasi livello gli interessi economici e morali della proprietà edilizia, agraria e dell’istituto condominiale;
  • tutelare e rappresentare i proprietari immobiliari quali utenti e consumatori degli immobili e dei servizi che si riferiscono al patrimonio immobiliare, al fine della migliore fruibilità e godibilità degli immobili, del territorio e dell’ambiente;
  • assistere, pertanto, detti proprietari in tutte le questioni di carattere sindacale, giuridico, sociale, amministrativo, tributario, fiscale, contrattualistico, tecnico presso Enti, Sindacati, Organismi ed Uffici pubblici e/o privati, sia in sede amministrativa sia giudiziaria, sia fiscale-tributaria, sia legale, sia sindacale ovunque siano coinvolti gli interessi della categoria;
  • promuovere ogni attività di studio e ricerca a carattere sociale, giuridico, tecnico, scientifico, economico e statistico inerente ai problemi della conservazione e dello sviluppo della proprietà immobiliare, della gestione e dell’uso del territorio e dell’ambiente;
  • adoperarsi per conseguire, con ogni opportuna azione presso il governo centrale e periferico e presso gli enti locali, sensibilizzando l’opinione pubblica, la massima accessibilità alla proprietà della casa, degli immobili dove si svolge la propria attività lavorativa e della proprietà rustica, favorendo la normalizzazione del regime locatizio e di mercato immobiliare, rimuovendo ogni remora ed ostacolo esistente in tal senso;
  • promuovere opportune azioni a difesa del territorio ed a tutela delle esigenze di vivibilità dei centri urbani;
  • stringere rapporti di collaborazione, di comune iniziativa, in adesione con organizzazioni i cui scopi risultino affini e comunque convergenti con i propri;
  • svolgere opera di propaganda ed informazione in relazione ai suddetti scopi sociali, mediante conferenze, manifestazioni, pubblicazioni scientifiche, pubblicazioni di periodici, ed analoghe iniziative;
  • stipulare ad ogni livello contratti ed accordi anche a carattere vertenziale con altre organizzazioni nell’interesse della categoria rappresentata;
  • promuovere l’accesso del risparmio alla proprietà della casa anche attraverso mezzi di investimento immobiliare e ciò nel rispetto degli articoli 42 e 47 della Costituzione.

Art. 3 – Struttura organizzativa

La struttura organizzativa dell’UPPI è la seguente:

  1. L’UPPI Nazionale.
  2. Il Coordinamento Interregionale.
  3. Il Coordinamento Regionale.
  4. Le UPPI Provinciali che devono:
  • essere costituite, tramite autorizzazione scritta rilasciata dal Presidente Nazionale, sentito il Segretario Generale, con ratifica della Direzione Nazionale;
  • accettare ed osservare il presente Statuto;
  • adempiere alle obbligazioni derivanti dalla adesione alla federazione;
  • versare le quote alla Tesoreria Nazionale secondo le previsioni di cui al seguente articolo 6);
  • osservare lo Statuto UPPI – SAC di cui al rogito Notaio Poli di Genova, 18/06/1974 Rep. 103 151 e successiva integrazione 25/11/1974, qui allegato sub A compatibilmente con il presente Statuto.

Art. 4 – Gli Organi

Sono Organi dell’UPPI Nazionale:

  1. Il Congresso Nazionale.
  2. L’Assemblea Nazionale.
  3. Il Presidente Nazionale.
  4. Il Presidente Nazionale Vicario e il Presidente Onorario.
  5. I Vice – Presidenti Nazionali.
  6. La Direzione Nazionale.
  7. Il Segretario Generale Nazionale.
  8. Il Coordinatore Generale.
  9. La Segreteria Nazionale con il Segretario Generale, il Coordinatore Generale, il Tesoriere ed i Segretari Nazionali.
  10. I Coordinatori Interregionali.
  11. Il Comitato Nazionale dei Garanti con il suo Presidente.
  12. Il Collegio Revisori dei Conti.
  13. Il Collegio dei Probiviri.

Art. 5 – Il Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale dell’UPPI è costituito dai rappresentanti di tutte le UPPI Provinciali in regola con i contributi associativi. Il Congresso Nazionale dell’UPPI è convocato dal Presidente Nazionale su delibera dell’Assemblea Nazionale o della Direzione Nazionale, che ne fissa il luogo, la data e l’O. d. G..

Il Congresso Nazionale Ordinario si tiene ogni tre anni.

Il Congresso Straordinario deve essere convocato dal Presidente Nazionale o dal Presidente del Comitato Nazionale dei Garanti nell’ipotesi di cui all’art. 15) qualora ne facciano richiesta i 2/3 dei componenti l’Assemblea Nazionale o i 2/3 delle UPPI Provinciali che rappresentino oltre la metà degli iscritti in tutta Italia, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, d’intesa con la Direzione Nazionale.

 

Il Congresso Nazionale dell’UPPI è formato:

  1. dal Presidente Nazionale, dal Presidente del Comitato dei Garanti e dagli altri suoi membri oltre a quelli appresso indicati, dal Presidente Nazionale Vicario, dal Presidente Onorario, dai Vice – Presidenti Nazionali, dal Segretario Generale Nazionale, dal Coordinatore Generale Nazionale, dai Segretari Nazionali e dal Tesoriere nonché dal Presidente della Federazione Internazionale e altresì dal Presidente e Segretario Provinciale per ogni UPPI Provinciale costituita prima del 31 dicembre dell’anno precedente alla convocazione del Congresso.
  2. Da un delegato fino a 500 aderenti e da un delegato per ogni 250 aderenti successivi o frazione.

Ai fini della determinazione degli aderenti per ogni circoscrizione provinciale si tiene conto della media degli aderenti degli ultimi tre anni precedenti al Congresso per i quali sono state integralmente versate le relative quote alla Tesoreria Nazionale. Ove il periodo di costituzione della sede Provinciale sia inferiore al triennio ai fini del quorum, la media viene calcolata sulla base del periodo di costituzione.

Sono abilitati al voto:

  1. il titolare di più cariche di diritto può esprimere un numero di voti corrispondenti al numero di tali cariche;
  2. il delegato impedito a partecipare potrà rilasciare delega ad altro partecipante;
  3. il delegato partecipante non potrà ricevere più di quattro deleghe purché le medesime siano in ambito regionale.

Il Congresso Nazionale alla sua apertura viene presieduto dal Presidente Nazionale e dopo i lavori della Commissione per la verifica dei poteri, nomina il Presidente del Congresso e successivamente nomina una Commissione elettorale e una Commissione per la stesura della risoluzione conclusiva del Congresso. Tutte le proposte vengono sottoposte alla discussione del Congresso e quindi poste in votazione con voto palese con alzata di mano.

La votazione è segreta quando viene richiesta da almeno 1/3 dei membri del Congresso. Le delibere vengono adottate a maggioranza. Spetta al Congresso Nazionale l’elezione del Presidente Nazionale, del Presidente del Comitato Nazionale dei Garanti, del Presidente Nazionale Vicario, dei Vice – Presidenti Nazionali, del Segretario Generale Nazionale, del Coordinatore Generale Nazionale, del Tesoriere, dei Segretari Nazionali, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri e del suo presidente.. Discute e delibera sulle politiche di indirizzo generale dell’UPPI e su tutte le questioni di maggiore importanza per lo sviluppo dell’attività che deve svolgere al fine del raggiungimento dello scopo sociale; delibera sulle eventuali modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell’UPPI Nazionale.

Per lo scioglimento dell’UPPI Nazionale occorre la convocazione di un Congresso Straordinario che deliberi con le maggioranze previste all’art. 25, II capoverso del presente Statuto.

Art. 6 – L’Assemblea Nazionale

L’Assemblea Nazionale è composta oltre che dai componenti della Direzione Nazionale, dai Presidenti Provinciali o loro sostituti di tutte le sedi costituite, nonché dai Segretari Provinciali o loro sostituti di quelle sedi che abbiano superato i 100 iscritti; nonché dai Tesorieri Provinciali o loro sostituti di quelle sedi che abbiano superato i 500 iscritti e infine da un componente designato dalle sedi provinciali ogni 500 iscritti o frazione, dai Coordinatori Regionali.

È organo che promuove l’elaborazione e l’attuazione della linea politica dell’UPPI. L’Assemblea Nazionale si riunisce normalmente due volte l’anno e/o ogni qual volta la Direzione Nazionale e/o la Presidenza Nazionale e/o la Segreteria Generale ne ravvisino la necessità e/o dietro richiesta di 1/3 dei suoi componenti. Delibera a maggioranza dei presenti all’atto della votazione. Spettano all’Assemblea Nazionale:

 

  • La nomina dei coordinatori interregionali
  • la nomina dei componenti le commissioni di lavoro;
  • la determinazione degli eventuali compensi e dei rimborsi spese al Presidente Nazionale, al Presidente del Comitato dei Garanti, al Segretario Generale Nazionale, al Tesoriere e agli altri Dirigenti Nazionali;
  • l’esame ed approvazione del rendiconto economico finanziario, consuntivo e preventivo, di cui al successivo art. 22, approvazione che può avvenire, per gravi motivi, anche oltre i termini stabiliti;
  • la ratifica dei rapporti dei contratti e delle convenzioni a carattere nazionale;
  • la nomina dei rappresentanti dell’UPPI in organismi pubblici a carattere nazionale;
  • la nomina del direttore del Periodico Nazionale;
  • la fissazione dell’importo della quota di pertinenza della Tesoreria posta a carico di ciascuna sede provinciale;
  • la nomina dei delegati al Congresso Internazionale.

I verbali delle riunioni dell’Assemblea Nazionale vengono trascritti in un apposito registro e le sue decisioni vengono portate a conoscenza, a cura della Segreteria Nazionale, delle sedi Provinciali, attraverso i Coordinatori Regionali.

Art. 7 – Il Presidente Nazionale

Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza legale dell’UPPI ed ha il compito di curare che tutti gli organi assolvano alle funzioni loro demandate. In caso di suo impedimento viene sostituito dal Presidente Nazionale Vicario.

Presiede: l’Assemblea Nazionale, la Direzione Nazionale e partecipa alle riunioni della Segreteria Nazionale, dei cui organi è membro di diritto. Adempie a tutte le funzioni che non siano di competenza esclusiva di altri organi.

Il Presidente Nazionale mantiene i rapporti con gli organi dello Stato e con le organizzazioni sindacali, economiche, politiche e sociali unitamente e/o disgiuntamente al Presidente Vicario, al Presidente Internazionale, al Presidente del Comitato dei Garanti, al Segretario Generale Nazionale e al Coordinatore Generale Nazionale, al Presidente Onorario; cura che sia predisposta la relazione morale e finanziaria annuale dell’UPPI Nazionale; indice, in caso di ritardo, le riunioni degli organi nazionali; firma diplomi, tessere, mandati di pagamento, atti inerenti l’UPPI Nazionale; esercita, in caso di urgenza, i poteri della Direzione Nazionale, salvo ratifica da parte della Direzione stessa nella sua prima riunione; coordina i Vice – Presidenti Nazionali. Dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Art. 8 – Il Presidente Nazionale Vicario – Presidente Onorario

Il Presidente Nazionale Vicario viene eletto dal Congresso e sostituisce il Presidente Nazionale in caso di sue dimissioni o suo impedimento; il Presidente Nazionale non rieletto dal Congresso assume di diritto la qualifica di Presidente Onorario per il periodo triennale successivo; partecipano entrambi di diritto a tutti gli organi collegiali dell’Associazione.

Norma transitoria:

L’art. 8 non fa venir meno gli effetti dell’elezione del Presidente Nazionale Vicario già deliberata dal precedente Congresso del 27/28/29 novembre 1992.

 

Art. 9 – I Vice – Presidenti Nazionali

I Vice – Presidenti Nazionali sono in numero di quattro. Hanno competenza settoriale e svolgono, in tale ambito, tutte le attività loro demandate dal Presidente Nazionale e/o dall’Assemblea Nazionale, e/o dalla Direzione Nazionale.

Art. 10 – La Direzione Nazionale

La Direzione Nazionale è composta dal Presidente Nazionale, che la presiede, da componenti del Comitato Nazionale dei Garanti, dal Presidente Nazionale Vicario, dai Vice – Presidenti Nazionali, dal Segretario Generale Nazionale, dal Presidente Onorario e dai delegati delle Regioni a statuto ordinario e speciale ove già non rappresentate, dal Tesoriere, dal Coordinatore Generale Nazionale, dai Segretari Nazionali e dai Coordinatori Interregionali. È organo collegiale operativo dell’Unione, il cui operato, salvo che per le attività di ordinaria amministrazione, deve essere ratificato dall’Assemblea Nazionale.

Ogni spesa di natura straordinaria deve essere approvata dalla Direzione Nazionale con apposita delibera e con particolare riguardo alla presenza indispensabile del Presidente Nazionale, del Segretario Generale e del Tesoriere Nazionale in forma congiunta.

È competente per disporre il commissariamento delle sedi provinciali inadempienti.

I componenti della Direzione Nazionale in carica alla data del 31 dicembre 1998 ed i nuovi eletti sono automaticamente delegati ad assistere ed a sottoscrivere i contratti di locazione di cui alla Legge 9 dicembre 1998 n° 431 ed eventuali sue modificazioni, nonché ad altre Leggi emanande nel settore del regime locatizio immobiliare, nell’ambito di tutto il territorio nazionale.

Art. 11 – Il Segretario Generale Nazionale

Il Segretario Generale Nazionale ha la funzione specifica di coordinare i lavori dei componenti la Segreteria Nazionale e quello dei settori e delle Commissioni di lavoro nominati dall’Assemblea Nazionale.

Provvede all’esecuzione delle delibere dell’Assemblea Nazionale, della Direzione Nazionale e degli altri Organi Nazionali, all’organizzazione e alla disciplina del personale e ad ogni altro atto di ordinaria amministrazione, compreso l’invio dei verbali agli aventi diritto.

Mantiene i contatti con gli Enti Pubblici, con gli Organi di Governo, con il Parlamento, con i Partiti Politici, con le organizzazioni di settore e con la Stampa; firma tessere, diplomi, unitamente e/o disgiuntamente al Presidente Nazionale e al Segretario Tesoriere; sottoscrive accordi, contratti congiuntamente e/o disgiuntamente al Presidente Nazionale. Può, in caso di impedimento, delegare i propri poteri ad ogni componente della Segreteria Nazionale. Viene eletto dal Congresso ed in caso di dimissioni e/o impedimento dell’Assemblea Nazionale.

Art. 12 – Il Coordinatore Generale Nazionale

Il Coordinatore Generale Nazionale, oltre ai compiti specifici conferiti dagli organi di vertice dell’associazione, determina il collegamento tra il Presidente Nazionale, il Segretario Generale Nazionale e la Segreteria Nazionale di cui è membro di diritto. Egli partecipa agli incontri di vertice con gli organismi sindacali, politici ed economici unitamente col Presidente Nazionale e col Segretario Generale.

Art. 13 – La Segreteria Nazionale

La Segreteria Nazionale ha il compito di eseguire con funzioni operative le decisioni dell’Assemblea Nazionale e della Direzione Nazionale. È composta, oltre ai membri di diritto, da nove Segretari eletti dal Congresso. Tutti i componenti devono aver attribuiti precisi incarichi e responsabilità di lavoro.

Art. 13 bis

I Componenti di tutti gli organi collegiali, esclusi i Componenti di diritto, sono tenuti a partecipare a tutte le riunioni indette dai rispettivi Presidenti o Segretari. L’assenza ingiustificata che si protragga per tre volte consecutive, determina la decadenza dalla carica.

Art. 14 – Il Tesoriere Nazionale

Il Tesoriere è eletto dal Congresso e in caso di dimissioni e/o impedimento dall’Assemblea Nazionale. Predispone la gestione e la relazione finanziaria annuale dell’UPPI Nazionale, i rendiconti economici e finanziari e preventivi annuali, l’inventario dei beni e li presenta all’Assemblea Nazionale per l’approvazione.

È membro di diritto della Segreteria Nazionale.

Il Tesoriere ha altresì facoltà di accedere e/o estinguere, a nome e per conto dell’UPPI, conti correnti postali e/o bancari, versare e prelevare somme presso Banche, Istituti, Uffici Postali, Notai, ecc. nonché quella di rilasciare ricevute, quietanze a Enti, privati, ecc..

Ha anche il compito di studiare e promuovere tutte quelle iniziative atte ad assicurare all’UPPI fonti di finanziamenti diverse dalle entrate ordinarie.

Art. 15 – I Coordinatori Interregionali

I Coordinatori Interregionali sono l’organo di raccordo dei Coordinatori Regionali di cui al successivo articolo 20.

Sono tre ed hanno competenza territoriale: uno per il nord, uno per il centro, uno per il sud e le isole. Le regioni che dovranno rapportarsi ad ogni singolo Coordinatore Interregionale saranno specificate nel regolamento d’attuazione del presente Statuto.

I Coordinatori Interregionali sono membri di diritto della Direzione Nazionale e della Segreteria Nazionale. Vengono nominati dall’Assemblea Nazionale.

Art. 16 – Il Comitato Nazionale dei Garanti

Il Comitato Nazionale dei Garanti è un organo straordinario composto da coloro i quali hanno ricoperto le cariche di Presidente Nazionale e Segretario Generale, nonché dal Presidente Nazionale Vicario, dai Vice – Presidenti Nazionali e dal Coordinatore Generale in carica.

Viene convocato dal suo Presidente anche su istanza di almeno 1/3 del Comitato ogni qualvolta sia ravvisata la necessità a salvaguardia dell’immagine dell’UPPI e della corretta applicazione delle linee di politica associativa stabilita dal Congresso Nazionale. Decide a maggioranza degli aventi diritto.

Il Comitato Nazionale dei Garanti nelle suddette ipotesi può avocare a sé le funzioni del Presidente Nazionale e/o del Segretario Generale, convocando immediatamente il Congresso Nazionale su propria conforme delibera.

Art. 17 – Il Presidente del Comitato Nazionale dei Garanti

Il Presidente del Comitato Nazionale dei Garanti viene eletto dal Congresso Nazionale tra coloro che hanno già ricoperto le massime cariche Nazionali. In caso di suo impedimento o di dimissioni viene sostituito dal Presidente Nazionale uscente ovvero dal più anziano dei componenti il Comitato.

Esegue le decisioni del Comitato Nazionale dei Garanti.

Egli mantiene, in via ordinaria, d’intesa con il Presidente Nazionale, diretti rapporti ai più alti livelli con organi e organismi nell’ambito nazionale.

È membro di diritto di tutti gli organi Collegiali Nazionali dell’UPPI tranne dei Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri.

Art. 18 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da cinque membri effettivi, che vengono eletti dal Congresso Nazionale unitamente a due membri supplenti.

In caso di eventuale loro sostituzione, per dimissioni od impedimento, provvede l’Assemblea Nazionale alla surrogazione.

Il Collegio nomina al suo interno il Presidente, sorveglia l’amministrazione dell’UPPI Nazionale, accerta la regolare tenuta della contabilità e la rispondenza del rendiconto economico e finanziario alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti può accertare in ogni momento la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori, dei titoli e dei beni mobili di proprietà, redige una relazione annuale, che viene allegata a quella del Tesoriere: decide validamente a maggioranza, alla presenza di almeno tre dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Su richiesta del Tesoriere i Revisori dei Conti, anche con un solo dei componenti, compiono ispezioni e controlli sul registro degli iscritti delle UPPI Provinciali, che sono obbligate a consentirle con esclusivo riferimento alla consistenza ed alla regolarità dei versamenti delle quote nazionali; di ciascuna ispezione dovrà essere redatto un verbale, da trasmettersi al Segretario Tesoriere. Qualora vengano rilevate irregolarità nel versamento delle quote nazionali, sulla base del verbale dei Revisori dei Conti, il Tesoriere ha l’obbligo di riferirne alla Direzione Nazionale dell’UPPI per i provvedimenti del caso.

I membri non hanno diritto di voto al Congresso Nazionale ma partecipano con voto consultivo alle riunioni dell’Assemblea Nazionale e della Direzione Nazionale.

Art. 19 – Il Collegio Nazionale dei Probiviri

Il Collegio Nazionale dei Probiviri è eletto dal Congresso che ne stabilisce il Presidente è composto da cinque membri effettivi e due scelti anche tra persone che possono essere estranee

Ogni questione inerente le violazioni, l’interpretazione e l’attuazione del presente Statuto ed ogni conflitto insorgente tra Dirigenti e tra Dirigenti e l’UPPI dev’essere sottoposta in via esclusiva al giudizio del Collegio dei Probiviri, il quale decide in prima istanza. Il Collegio decide in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni dei Collegi dei Probiviri Provinciali.

È validamente costituito con la presenza di almeno tre dei suoi componenti.

Le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Contro le decisioni assunte in prima istanza è ammesso ricorso all’Assemblea Nazionale con l’astensione dei componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri.

Il Presidente partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell’Assemblea Nazionale e della Direzione Nazionale.

Art. 20 – Il Coordinamento Regionale

È istituito in ogni Regione un Coordinamento regionale con la funzione di coordinare le attività e le iniziative delle UPPI Provinciali.

Fanno parte del Coordinamento Regionale: i Presidenti e i Segretari, o loro sostituti, delle UPPI Provinciali costituite, i quali nominano il Coordinatore Regionale, che dura in carica tre anni.

Art. 20 bis – Sedi Provinciali

Le UPPI Provinciali e circoscrizionali comunali non possono materialmente identificarsi con studi professionali o altre attività e devono dotarsi di un conto corrente autonomo e di linea telefonica autonoma. Le Sedi Provinciali sono dotate di completa autonomia patrimoniale e delle loro obbligazioni sono completamente esonerati da ogni responsabilità patrimoniale tutti gli organi nazionali

Diretti responsabili nei confronti del Nazionale sono le persone del Presidente, del Segretario e del Tesoriere Provinciali.

I Presidenti ed i Segretari Provinciali mantengono congiuntamente e/o disgiuntamente tutti i rapporti con gli Organi dell’Amministrazione pubblica locale, con le corrispondenti Organizzazioni Sindacali della Proprietà e dell’Inquilinato, con le Rappresentanze economiche e sociali e sottoscrivono i contratti di locazione di cui alla Legge 431/98.

Ogni sede provinciale deve essere dotata di un proprio Statuto in armonia con quello Nazionale ed in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 4/12/97 n° 460.

È fatto assoluto divieto alle sedi Provinciali di effettuare compensazioni tra le quote dovute alla Tesoreria Nazionale ed eventuali spese sostenute dal Provinciale pur se nell’interesse dell’UPPI Nazionale.

I rimborsi riconosciuti dalla Direzione Nazionale saranno fatti dalla Tesoreria Nazionale a favore del Provinciale solo dopo il regolare pagamento delle quote dovute.

Art. 20 ter – Provvedimenti disciplinari per le Sedi Provinciali inadempienti

In caso di conclamata inadempienza da parte di una Sede Provinciale, e di reiterato mancato rispetto del presente Statuto Nazionale e del grave ritardo od omissione nel pagamento delle quote alla Tesoreria Nazionale, la Direzione Nazionale, sentiti il Presidente Nazionale, sentiti l’interessato, il Segretario Generale Nazionale, il Tesoriere Nazionale, il Direttivo Nazionale, il Coordinamento Interregionale ed il Coordinamento Regionale, potrà disporre provvedimenti disciplinari a carico della Sede Provinciale inadempiente, che, a seconda del caso e della gravità specifiche, consisteranno in:

  • diffida;
  • avvertimento;
  • commissariamento della Sede Provinciale.

Art. 21 – I Soci Onorari

L’Assemblea Nazionale può nominare, al di fuori del suo seno, uno o più soci d’onore scelti tra Enti Pubblici o Privati e Personalità del mondo politico, culturale e industriale interessati alle finalità dell’UPPI o che abbiano elargito oblazioni volontarie di particolare entità a favore dell’UPPI.

Art. 22 – Il Patrimonio

Il Patrimonio è formato dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisto, lasciti, donazioni, vengono in possesso dell’UPPI Nazionale. Ogni esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre ed il rendiconto economico finanziario dovrà essere presentato entro sei mesi all’Assemblea Nazionale dei Delegati di cui all’art. 6, comma II, a cura del Segretario Tesoriere, unitamente all’inventario del patrimonio regolarmente aggiornato, è in ogni caso vietata la distribuzione di eventuali avanzi attivi di gestione.

Art. 23 – Le Entrate

Le Entrate dell’UPPI Nazionale sono costituite da:

  1. l’ammontare dei contributi fissati in conformità di analoghe deliberazioni dell’Assemblea Nazionale;
  2. le eventuali rendite patrimoniali e dei servizi resi;
  3. eventuali sovvenzioni, erogazioni, donazioni.

Art. 24 – La Responsabilità

Ogni organo Nazionale risponde esclusivamente per il periodo in cui è rimasto in carica. In ogni caso, i nuovi organi non possono essere chiamati a rispondere di eventuali irregolarità commesse dagli organi precedenti, decorrendo la loro responsabilità dal momento dell’effettiva nomina.

Art. 25 – Lo Scioglimento

In caso di estinzione o di scioglimento dell’UPPI Nazionale, il suo patrimonio sarà devoluto a fini di pubblica utilità e, più precisamente, ad uno o più enti di beneficenza, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della Legge 23/12/1996 n° 662.

Lo scioglimento è deliberato con il voto favorevole dei 4/5 delle sedi provinciali che rappresentino almeno i 4/5 della media delle quote sociali versate nell’ultimo triennio all’UPPI Nazionale.

Art. 26 – Intrasmissibilità della quota associativa

La quota o contributo associativo è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non rivalutabile.

Art. 27 – L’Adesione alla Federazione Internazionale – il Presidente Internazionale

L’UPPI Nazionale che aderisce alla Federazione Internazionale delle UPPI Nazionali non unisce alla sigla UPPI la denominazione Italia. Il Presidente Internazionale è componente di diritto degli organi di vertice dell’associazione

 

 

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